QERDS
Un QERDS, un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, è il servizio fiduciario eIDAS per l'invio di dati elettronici con prova giuridica di chi li ha inviati, chi li ha ricevuti, quando, e che non sono stati alterati durante la trasmissione. Conferisce a questa prova un peso giuridico valido in tutta l'UE, allo stesso modo in cui eIDAS conferisce a una QES il peso di una firma autografa.
eIDAS definisce due livelli. Un servizio elettronico di recapito certificato (ERDS) è qualsiasi servizio che trasmette dati tra le parti e produce prove dell'invio e della ricezione, proteggendo al contempo i dati da perdita, furto, danneggiamento o modifica non autorizzata; al suo utilizzo non può essere negato effetto giuridico o ammissibilità come prova per il solo fatto di essere elettronico. Un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (QERDS) è un ERDS che soddisfa inoltre l'Article 44: deve essere fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato (QTSP), identificare il mittente con un elevato livello di affidabilità, identificare il destinatario prima della consegna dei dati, proteggere l'invio e la ricezione dei dati con una firma o un sigillo elettronico qualificato, segnalare chiaramente qualsiasi modifica successiva ai dati necessaria per l'invio o la ricezione, e apporre una marca temporale qualificata all'invio, alla ricezione e a tali eventuali modifiche.
Poiché il destinatario deve essere identificato in anticipo, un QERDS non è un sostituto immediato dell'invio di un'email a un indirizzo qualsiasi; mittente e destinatario in genere si registrano entrambi presso un prestatore qualificato prima che uno scambio acquisisca questo peso giuridico. In cambio, i dati inviati e ricevuti tramite un QERDS beneficiano di una presunzione, valida in ogni Stato membro, dell'integrità dei dati, dell'invio da parte del mittente identificato, della ricezione da parte del destinatario identificato e dell'esattezza della data e dell'ora, cosicché la parte che fa affidamento sulla consegna non deve dimostrare separatamente questi fatti in caso di contestazione. eIDAS 2.0 ha aggiunto un requisito che impone ai prestatori qualificati di rendere i propri servizi interoperabili tra loro, in modo che un messaggio inviato tramite un prestatore qualificato possa raggiungere un destinatario registrato presso un prestatore diverso, con gli standard tecnici dettagliati per tale interoperabilità e per i processi sottostanti di invio e ricezione stabiliti in un regolamento di esecuzione della Commissione del 2025.
Solo un servizio fornito da un prestatore elencato come qualificato per questo servizio in una Trusted List nazionale gode effettivamente delle presunzioni dell'Article 43; un prodotto commercializzato come 'posta elettronica certificata' o uno schema nazionale di posta certificata non è automaticamente un QERDS a meno che il suo prestatore non abbia tale status qualificato, quindi l'etichetta di per sé non è una prova.
Termini correlati
L'invio tramite un servizio elettronico di recapito certificato non qualificato è giuridicamente privo di valore?
No. Ai sensi di eIDAS, alla prova proveniente da qualsiasi servizio elettronico di recapito certificato non può essere negato effetto giuridico o ammissibilità come prova per il solo fatto di essere elettronico o non qualificato. Ciò che solo un QERDS aggiunge è la presunzione più forte, valida in tutta l'UE, che i dati siano integri e che siano stati inviati dal mittente identificato e ricevuti dal destinatario identificato in una data e un'ora precise, il che sposta l'onere della prova su chi la contesta.